Ecobonus allo sconto in fattura

di Roberto Lenzi


Diventa pienamente operativo lo strumento dello sconto in fattura con l’istituzione dei codici tributo che consentono il recupero dello sconto anticipato dai fornitori. I codici tributo sono stati resi noti tramite la risoluzione n. 96/e/2019 dell’Agenzia delle entrate, come anticipato da ItaliaOggi di ieri. E questo sebbene l’Antitrust abbia bocciato il 18 novembre scorso (si veda articolo a lato). La possibilità dello sconto in fattura è concessa ai condomini beneficiari della detrazione o, a cascata, può essere un beneficio per i primi fornitori, per esempio i muratori, che sono i cessionari del credito da parte del cliente finale. Questi possono acquistare il credito dal cliente, applicando uno sconto in fattura, e, a loro volta, possono effettuare una cessione ulteriore. Il credito non può essere ceduto a chiunque, ma può essere acquistato, nei diversi passaggi, solo dai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o dai loro fornitori. La possibilità di concedere lo sconto in fattura è stata introdotta dal provvedimento n. 108572 dell’8 giugno 2017. Lo strumento della cessione del credito lo sconto è stato introdotto per stimolare l’utilizzo di un beneficio che in condizioni normali, altrimenti, si protrarrebbe negli anni. A seconda del tipo di intervento, il recupero del credito d’imposta può avvenire in 5 o 10 anni; periodo che, per molti, può limitare l’effetto incentivante del provvedimento agevolativo. Per questo, è stata introdotta la possibilità di ottenere un importo di pari ammontare che può essere concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Se il fornitore lo consente, il cliente finale che ha diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico o ristrutturazione edilizia può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per lo sconto in fattura. In questo caso, l’importo spettante dell’agevolazione viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il fornitore può mantenere il credito e spalmarlo in più anni, se ha la possibilità economica e finanziaria per farlo. In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, il fornitore che riceve il credito può cederlo a sua volta ai propri fornitori. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente. Il terzo della catena, il fornitore del primo venditore, non ha però la possibilità di ulteriori cessioni e deve utilizzare il credito spalmandolo negli anni. Su grossi volumi, questo significa bloccare liquidità che l’impresa deve reperire. L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Gli interventi che permettono la nascita del credito di imposta sono, attualmente, quelli inerenti la riqualificazione energetica, quelli per la ristrutturazione edilizia e quelli per la messa in sicurezza sismica. Quelli di efficienza energetica possono essere effettuati sulle parti comuni di edifici o su strutture che interessano l’involucro dell’edificio. Gli interventi sismici possono essere relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. Gli interventi per ristrutturazione edilizia sono ammissibili per i lavori effettuati sulle unità abitative. In questo caso, che è il più comune, gli interventi ammissibili all’agevolazione sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre che quelli di ristrutturazione edilizia. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul redditi, residenti o meno nel territorio dello Stato.


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